La Corte costituzionale discuterà mercoledì prossimo, a porte chiuse, la legittimità delle norme riguardanti l’Ufficio Stampa della Regione Basilicata. Il 6 maggio, infatti, in Camera di Consiglio, relatore il prof. Giulio Prosperetti, figura quale sesta causa del ruolo l’ordinanza n. 227 del 26 luglio 2019 con cui la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2017 ha, di fatto, sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 6 e dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata del 9 febbraio 2001 n. 7 riguardante l’Ufficio Stampa regionale.
Nel giudizio a palazzo della Consulta non si é costituito nessuno, neppure l’Avvocatura generale dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio. Pertanto, vi sono fondate possibilità che l’eccezione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata, nel più assoluto silenzio venga accolta dalla Corte Costituzionale con conseguente cancellazione degli articoli della legge regionale n. 7 del 2001.
Si tratta di una questione molto importante per la categoria dei giornalisti e per l’Inpgi perché gli effetti della sentenza della Consulta potrebbero riflettersi negativamente anche nei confronti dei giornalisti degli Uffici Stampa di altre Regioni italiane.
Per far valere le ragioni dei giornalisti si potrebbe valutare l’ipotesi di avvalersi – anche se tardivamente – del decreto “Amici Curiae” emesso a gennaio dal presidente Marta Cartabia e chiedere un differimento dell’udienza per presentare un’eventuale memoria illustrativa sulla delicata questione o, in alternativa, chiedere alla Corte la nomina di un esperto, previsto dall’art. 3. La questione sollevata dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata riguarda in particolare:
1) l’applicazione ai giornalisti addetti agli Uffici Stampa della Regione e degli enti sub-regionali del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti;
2) l’individuazione e regolamentazione dei profili professionali all’interno degli Uffici stampa demandate ad una specifica area di contrattazione tra gli organi regionali e l’Associazione della Stampa di Basilicata;
3) l’introduzione di una deroga alle disposizioni statali che regolano il rapporto di lavoro contrattualizzato e il relativo trattamento economico e che affidano l’individuazione e la regolamentazione degli specifici profili professionali alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione;
4) la facoltà per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti, appartenenti agli organici degli Uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale, con contratto a tempo indeterminato, di optare per la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato con l’applicazione del contratto giornalistico;
5) la garanzia assistenziale e previdenziale a decorrere dalla data dell’opzione;
6) l’introduzione di una deroga alle disposizioni statali che regolano il rapporto di lavoro contrattualizzato e il relativo trattamento economico e che affidano l’individuazione e la regolamentazione degli specifici profili professionali alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione.
Per la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata risulterebbe:
1) violata la competenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”;
2) leso il principio dell’equilibrio di bilancio;
3) violati i principi di buon andamento e imparzialità;
4) violati i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica;
5) violata la competenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordinamento civile” – Lesione del principio dell’equilibrio di bilancio – Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità – Violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Il tutto per possibile contrasto con gli articoli 81, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo della Costituzone in relazione sia al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, commi 2 e 3; 40, comma 2; e 45, commi 1 e 3; sia alla legge 7 giugno 2000, n. 150, art. 9, comma 5. (giornalistitalia.it)















